Illegittima la detrazione di anzianità per mancata vaccinazione COVID-19

G.A.: Illegittima la detrazione di anzianità per mancata vaccinazione COVID-19


*A cura di Gabriele Salusti

⚖️ G.A.: Illegittima la detrazione di anzianità per mancata vaccinazione COVID-19

📌 Quando l'emergenza sanitaria incontra i diritti dei lavoratori: dove si traccia il confine?

Una recente sentenza del G.A. solleva una questione cruciale che ha interessato migliaia di militari durante la pandemia: può l'Amministrazione detrarre l'anzianità di servizio a chi è stato sospeso per mancata vaccinazione anti-COVID? La risposta del giudice amministrativo è netta e merita un'analisi approfondita.

🔍 Il caso in sintesi

Un Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano impugna il decreto del Ministero della Difesa che, a seguito della sua sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale (dal 13 gennaio al 24 marzo 2022), gli ha comminato una detrazione di anzianità nel grado di 71 giorni.

Il militare contesta non solo il provvedimento individuale, ma anche le circolari dello Stato Maggiore della Difesa che hanno introdotto questa conseguenza sanzionatoria, sollevando tre ordini di censure:

  1. Illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per violazione degli artt. 3, 13, 32 e 36 della Costituzione
  2. Violazione del divieto di discriminazione sui luoghi di lavoro
  3. Eccesso di potere nella detrazione di anzianità, non prevista dalla legge

⚖️ Il ragionamento del TAR: una distinzione fondamentale

Il Tribunale Amministrativo affronta le censure con un approccio metodico e rigoroso.

❌ Inammissibili le questioni costituzionali

Le prime due censure vengono dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente non aveva mai impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio. Nel merito, il TAR richiama la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale, che ha già escluso l'illegittimità costituzionale delle norme sull'obbligo vaccinale.

La Consulta aveva chiarito che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione rappresenta l'adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel rapporto di lavoro, giustificato dalla libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi - scelta "in ogni momento rivedibile".

✅ Fondata la censura sulla detrazione di anzianità

Qui arriva il punto cruciale della sentenza. Il TAR accoglie la terza censura, affermando un principio dirompente: l'art. 4-ter del D.L. 44/2021 è una norma speciale che prevede come unica conseguenza la sospensione dal servizio senza retribuzione.

Il Collegio è cristallino:

"La norma è chiara nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. Deve ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione dell'anzianità di servizio."

L'interpretazione deve essere stretta, per limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. L'art. 858 del Codice dell'Ordinamento Militare prevede la detrazione di anzianità solo per cause specifiche, tutte di rilievo disciplinare - e la sospensione per mancata vaccinazione non ha natura disciplinare.

💡 Conseguenze pratiche per i militari

Questa sentenza può avere un impatto significativo per tutti i militari che hanno subito la detrazione di anzianità, ovvero dimostra come il Giudice Amministrativo abbia affermato:
✔️ Diritto al ripristino dell'anzianità: I giorni detratti devono essere restituiti
✔️ Effetti sulla carriera: Il recupero dell'anzianità può influenzare progressioni di carriera, anzianità pensionistica e altri benefici
✔️ Precedente giurisprudenziale: La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato (TAR Veneto, TAR Sicilia, TAR Lombardia) che limita le conseguenze della sospensione a quanto espressamente previsto dalla legge
✔️ Tutela dei diritti: Conferma che anche in emergenza, il principio di legalità e la riserva di legge non possono essere superati da atti amministrativi

🎯 La mia riflessione

Ringrazio l'Avv. Massimo Taffuri che cito perché ha contribuito con la sua opera professionale a rendere possibile questo risultato di giustizia così significativo.

Come dirigente sindacale, ritengo questa sentenza un importante riconoscimento del principio di legalità nell'azione amministrativa.

L'emergenza sanitaria ha richiesto sacrifici a tutti, ma il bilanciamento tra tutela della salute pubblica e diritti individuali deve avvenire nel rispetto delle garanzie costituzionali. Il TAR ha evidenziato che:

  • La sospensione dal servizio era legittima come misura di sicurezza
  • La privazione della retribuzione era prevista dalla legge
  • Ma ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria non espressamente contemplata dalla norma speciale è illegittima

Questa distinzione è fondamentale: non si tratta di negare o meno la tanto discussa legittimità dell'obbligo vaccinale (che qui non tratteremo perché già trattata dalla Corte Costituzionale), ma di garantire che le conseguenze siano proporzionate e previste dalla legge.

Per i colleghi che hanno subito la detrazione di anzianità, questa sentenza apre concrete possibilità di tutela. L'orientamento giurisprudenziale appare consolidato e favorevole.


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