Uranio Impoverito e Tumori: il Consiglio di Stato dà ragione al militare. Una sentenza che cambia tutto
*A cura di Gabriele Salusti
🎖️ Se hai prestato servizio in missione all’estero e ti è stato diagnosticato un tumore, lo Stato deve dimostrare che non dipende dal servizio. Non il contrario.
Sembra un ribaltamento logico, eppure è esattamente quello che ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 09341/2025, pubblicata il 27 novembre 2025. Una pronuncia destinata a fare storia per tutti i militari — Carabinieri inclusi — che hanno operato in contesti operativi a rischio e si sono poi ammalati di cancro.
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📌 Il Caso: un Ufficiale dell’Esercito, una Missione in Albania, un Sarcoma
La vicenda riguarda un ufficiale dell’Esercito italiano che, tra giugno e ottobre 2001, partecipò alla missione internazionale di pace “Joint Guardian” in Albania, con mansioni di comandante di plotone e ufficiale addetto ai trasporti e materiali.
Durante quella missione, l’ufficiale fu a contatto continuativo con:
- 🔧 veicoli danneggiati da esplosioni e munizionamenti
- ☣️ polveri, lubrificanti e solventi pericolosi
- 💥 materiali contaminati da nanoparticelle di uranio impoverito e metalli pesanti
Nel maggio 2010 gli venne diagnosticato un sarcoma (tumore maligno dei tessuti molli). Seguirono anni di interventi chirurgici, radioterapia e, nel 2016, la rimozione di una metastasi polmonare.
Nel 2013 presentò domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il Ministero della Difesa la respinse nel 2017, basandosi sui pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio.
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⚖️ Il Percorso Giudiziario: dal TAR al Consiglio di Stato
Il militare impugnò il decreto ministeriale davanti al TAR Lazio, che però respinse il ricorso.
Nel frattempo, però, il Tribunale di Roma (sezione lavoro), con sentenza n. 3969/2022, aveva già riconosciuto all’ufficiale lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, condannando il Ministero della Difesa a corrispondergli:
- 💰 una speciale elargizione di € 90.000,00
- 📅 uno speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili
- 📅 un assegno vitalizio di € 500,00 mensili
…a decorrere dalla data della domanda amministrativa (novembre 2013).
Il Ministero aveva già dato esecuzione a quella sentenza.
L’ufficiale propose quindi appello al Consiglio di Stato, che — con la sentenza in commento — ha accolto il gravame, riformando la sentenza del TAR e annullando il decreto ministeriale del 2017 e i pareri del Comitato di verifica.
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💡 Il Cuore della Sentenza: la Rivoluzione dell’Onere della Prova
Qui sta il punto più importante, quello che interessa ogni militare che abbia prestato servizio in missione.
Il Consiglio di Stato richiama le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, che hanno fissato un principio di diritto rivoluzionario:
«Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.»
In parole semplici:
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🔍 Come Funziona Concretamente il Nuovo Sistema
Il Consiglio di Stato chiarisce i passi da seguire:
Cosa deve dimostrare il militare:
- le attività lavorative concretamente svolte
- di aver prestato servizio in missioni nazionali/internazionali o nei poligoni di tiro
- le particolari condizioni ambientali e operative che hanno aumentato il rischio di malattia
- che la patologia manifestatasi è di carattere tumorale ed è espressiva di quel rischio
Cosa deve dimostrare l’Amministrazione (per negare il beneficio):
- una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, supportata da dati scientifici e dalle circostanze concrete del caso
Cosa NON è più sufficiente:
- ❌ affermare genericamente che mancano studi scientifici certi sul nesso causale
- ❌ non individuare una causa alternativa concreta e specifica
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🎯 Perché il Ministero ha Perso
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha rilevato che:
- il Tribunale di Roma aveva già accertato con efficacia di giudicato il nesso causale tra il servizio in missione e la patologia tumorale
- nei tessuti del militare erano state riscontrate nanoparticelle compatibili con l’esposizione a materiali bellici
- il Comitato di verifica si era limitato a escludere il contatto con sostanze nocive senza individuare alcuna causa alternativa concreta
- l’Amministrazione non aveva svolto tempestive contestazioni fattuali nel primo grado di giudizio
- le contestazioni tardive presentate in appello erano generiche e scientificamente superate
La sentenza sottolinea inoltre un dato tecnico fondamentale: la potenzialità oncogena delle nanoparticelle di metalli pesanti non decade rapidamente dopo l’esplosione, ma permane per decenni.
Quindi anche chi ha lavorato alla riparazione di mezzi colpiti da munizionamenti — senza essere direttamente sul campo di battaglia — è stato esposto a un rischio reale.
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📢 Conseguenze pratiche del nuovo orientamento
Questa sentenza è un pilastro giurisprudenziale e ha implicazioni concrete anche per tutti i militari dell’Arma che:
- 🔹 hanno partecipato a missioni internazionali
- 🔹 hanno prestato servizio nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento
- 🔹 hanno operato a contatto con veicoli danneggiati da esplosioni, materialsi bellici, polveri e sostanze tossiche
- 🔹 hanno sviluppato successivamente patologie tumorali, tra cui linfomi, leucemie, tumori testicolari, polmonari e gastrointestinali, oltre a danni a carico dei reni e della tiroide.
Va evidenziato che, accanto al sarcoma — oggetto del caso concreto — la letteratura medico-scientifica associa a queste esposizioni anche altre forme tumorali, spesso più frequenti, in particolare tumori ematologici (leucemie e linfomi), testicolari e tiroidei.
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🧭 Amara riflessione
Finalmente il riconoscimento di un sacrosanto diritto. Ma resta una riflessione amara.
Quanti colleghi hanno visto le proprie domande respinte negli anni passati, sulla base di pareri del Comitato di verifica che — come oggi chiarisce il Consiglio di Stato — si limitavano a negare la certezza del nesso causale senza individuare cause alternative?
Quanti hanno rinunciato a combattere, scoraggiati da una burocrazia che sembrava impenetrabile?
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La sentenza n. 09341/2025 — insieme alle pronunce dell’Adunanza Plenaria dell’ottobre 2025 — segna un punto di svolta.
Il sistema si è finalmente allineato a una logica di giustizia sostanziale: chi ha servito la Patria in condizioni di rischio e si è ammalato non può essere lasciato solo a dimostrare l’impossibile.
Servire il Paese è un Onore, ma il Paese è tenuto ad Onorare chi lo Serve.
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⚠️ Ogni caso è diverso. Questa pubblicazione ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale.
Riferimento: Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 09341/2025, pubblicata il 27 novembre 2025, ricorso n. 2814/2025 — Estensore: Cons. Francesco Frigida — Presidente: Cons. Fabio Taormina
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