Trasferimento per motivi familiari: quando il "no" dell'Amministrazione è legittimo

 

Trasferimento per motivi familiari: quando il "no" dell'Amministrazione è legittimo

* a cura di Gabriele Salusti

📌 Un vice brigadiere dell'Arma chiede di avvicinarsi alle figlie. Il Consiglio di Stato gli dà torto. Ecco perché — e cosa devi sapere se sei nella stessa situazione.


Quanti di voi, lontani da casa, hanno pensato: "Ho diritto a stare vicino alla mia famiglia"? È una domanda legittima, umana, comprensibile. Ma nel mondo dell'ordinamento militare, il diritto al trasferimento per motivi familiari non è automatico, né scontato. La sentenza recente del Consiglio di Stato, lo ricorda in modo netto — e vale la pena leggerla con attenzione. 


📋 Il caso: un padre lontano dalle figlie

Un vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Legione "Liguria", aveva presentato nel novembre 2021 una domanda di trasferimento verso una stazione in Campania, ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma (R.G.A.)

Le ragioni erano serie e toccanti:

  • 👨‍👧‍👧 Due figlie minori (9 e 4 anni) residenti in Campania con la madre, dopo la separazione giudiziale;
  • 💸 Spese di viaggio insostenibili per raggiungerle con regolarità;
  • 👵 Necessità di contribuire al mantenimento della madre anziana, rimasta sola dopo il decesso del padre del militare. 

Il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza con provvedimento del 26 settembre 2022, motivando la decisione su due pilastri:

  1. Le esigenze familiari erano state valutate dal Servizio Sanità come di "media rilevanza", dunque non eccezionali;
  2. Esistevano carenze organiche nella Legione "Liguria" e, al contrario, una situazione di sovra-organico nella Legione "Campania" e in tutti i suoi Comandi provinciali. 

🏛️ Il percorso giudiziario: dal TAR al Consiglio di Stato

Il militare aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, articolando tre motivi di ricorso: violazione dell'art. 398 R.G.A., difetto di motivazione ed eccesso di potere per istruttoria carente. Il TAR aveva respinto il ricorso e compensato le spese. 

Il militare aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato nell'ottobre 2024, riproponendo e ampliando le censure. 

All'udienza del 9 dicembre 2025, il Collegio ha dichiarato l'appello inammissibile e comunque infondato


⚠️ Il punto cruciale: il vizio procedurale che ha "affossato" il ricorso

Il Consiglio di Stato ha individuato un problema dirimente già in primo grado: il provvedimento di rigetto si fondava su due motivazioni autonome e distinte:

  1. La non eccezionalità delle esigenze familiari;
  2. Le ragioni di servizio (carenze organiche in Liguria e sovra-organico in Campania), richiamate per relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990.

Il militare, nel ricorso introduttivo, aveva contestato solo la prima motivazione, ignorando completamente la seconda. 

💡 Regola fondamentale: quando un provvedimento amministrativo si basa su più motivazioni autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte. Se ne contesta solo una — anche vincendo su quella — il provvedimento rimane in piedi grazie all'altra. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse


📐 Il merito: cos'è davvero il trasferimento "straordinario" ex art. 398 R.G.A.?

Il Consiglio di Stato ha anche chiarito — per completezza — che l'appello sarebbe stato infondato nel merito. L'art. 398 R.G.A. consente il trasferimento in deroga alle ordinarie procedure di mobilità solo in presenza di condizioni molto stringenti

✅ Primo requisito — Situazione di oggettiva straordinarietà: il familiare deve essere impossibilitato a provvedere da solo alle elementari esigenze di vita o necessitare di assistenza indispensabile per sottoporsi a terapie. 

✅ Secondo requisito — Impossibilità di soluzioni alternative nell'ambito della rete familiare (entro il III grado di parentela/affinità), impossibilità che non può derivare da impedimenti analoghi a quelli dell'istante. 

✅ Terzo requisito — Assenza di esigenze di pubblico interesse che, nel bilanciamento, prevalgano sull'istanza privata. 

⚖️ La concessione del trasferimento è frutto di ampia discrezionalità amministrativa. Il giudice può sindacarla solo in caso di gravi vizi di illogicità o travisamento dei fatti. I bisogni personali e familiari del militare restano subordinati alla cura dell'interesse pubblico. 

Nel caso di specie, le esigenze delle figlie erano state valutate di "media rilevanza" — non eccezionali — e le carenze organiche della sede di appartenenza costituivano un limite esterno insuperabile. 


💼 Conseguenze pratiche: cosa devi fare se vuoi chiedere un trasferimento straordinario

Se sei un carabiniere e stai valutando di presentare un'istanza ex art. 398 R.G.A., tieni a mente questi punti concreti:

  1. Documenta tutto con precisione: non basta descrivere la situazione familiare in termini generici. Servono certificazioni mediche, relazioni specialistiche, documentazione che attesti l'impossibilità di soluzioni alternative.

  2. Verifica la situazione organica: prima ancora di presentare l'istanza, considera che le carenze organiche nella tua sede attuale o il sovra-organico nella sede richiesta possono bloccare qualsiasi trasferimento, indipendentemente dalla gravità delle tue esigenze familiari.

  3. Se ricevi un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990: leggilo con estrema attenzione. Ogni motivazione ostativa contenuta in quel documento diventa parte integrante del provvedimento finale. Se impugni il diniego, devi contestare tutte le ragioni indicate.

  4. Rivolgiti subito a un legale o al tuo sindacato: la complessità procedurale di questi ricorsi richiede assistenza qualificata fin dall'inizio.


💬 La nostra riflessione

Questa sentenza ci lascia con una considerazione amara ma necessaria: il sistema non è indifferente alla sofferenza umana, ma è governato da regole rigide che non possono essere ignorate. Un padre lontano dalle figlie, con difficoltà economiche reali, si è visto respingere la domanda — e ha perso anche in appello — non solo perché le sue esigenze non erano "eccezionali" secondo i parametri normativi, ma anche perché il ricorso era tecnicamente difettoso fin dall'inizio.

Questo ci ricorda quanto sia fondamentale affidarsi a professionisti esperti già nella fase di presentazione dell'istanza amministrativa, e non solo quando si arriva in giudizio. Un errore procedurale può vanificare anche le ragioni più legittime.

Come USIC, siamo al fianco di ogni iscritto che si trovi in situazioni simili: per orientarsi nella giungla normativa, per presentare istanze corrette e complete, per valutare insieme le reali possibilità di successo prima di intraprendere un percorso giudiziario lungo e costoso.

📩 Contattaci prima di agire. Prevenire è sempre meglio che ricorrere.


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