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AGGIORNAMENTI
DDL SICUREZZA APPROFONDIMENTO SUI SEGUENTI
EMENDAMENTI: 1. Dotazione di videocamere alle Forze
di Polizia; 2. Tutela Legale per il Personale delle
Forze Armate. |
03
agosto 2024
*A cura di Gabriele
Salusti
L'installazione
di videocamere, a mio avviso, è non solo utile ma assolutamente indispensabile.
Questa innovazione permette di aggiornare le attività operative alle più
moderne tecnologie, garantendo verità documentale. Tuttavia, ciò che suscita preoccupazione
è la regolamentazione del loro utilizzo. Questo aspetto è cruciale poiché
coinvolge principi costituzionali che devono essere tutelati sia per i
cittadini che per il personale in uniforme.
Per
garantire un'introduzione equilibrata e responsabile di tali innovazioni
regolamentari, è essenziale coinvolgere le Associazioni Professionali a
Carattere Sindacale tra Militari e i Sindacati. Ogni amministrazione ha infatti
peculiarità specifiche che devono essere considerate per assicurare che
l'implementazione delle videocamere avvenga nel rispetto dei diritti e delle
esigenze di tutte le parti coinvolte.
Entriamo
nel dettaglio:
La
Necessità di una Tutela Legale Completa per il Personale in Uniforme
Il
31 luglio 2024, nel Bollettino delle Giunte e Commissioni, sono state
pubblicate due proposte emendative significative che riguardano le Forze di
polizia e le Forze armate. Queste proposte, approvate e inserite come articoli aggiuntivi,
mirano a migliorare le condizioni operative e legali del personale in uniforme.
Tuttavia, emerge una lacuna importante: la mancanza di una copertura
assicurativa di tutela legale a 360 gradi per il personale in uniforme.
Dotazione
di Videocamere alle Forze di Polizia
La
prima proposta emendativa, l'Art. 15-bis, introduce la dotazione di videocamere
indossabili per le Forze di polizia. Questi dispositivi di videosorveglianza
sono destinati a registrare l'attività operativa durante i servizi di
mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di siti
sensibili, e in ambito ferroviario e a bordo treno. Inoltre, nei luoghi dove
sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale,
possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
Per
l'attuazione di questa misura, è stata autorizzata una spesa di quasi 5 milioni
di euro per il 2024, che aumenterà progressivamente fino a superare i 10
milioni di euro nel 2026. Questi fondi saranno distribuiti tra la Polizia di
Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e il Corpo di
Polizia Penitenziaria.
Tutela
Legale per il Personale delle Forze Armate
La
seconda proposta emendativa, l'Art. 15-bis, riguarda la tutela legale per il
personale delle Forze armate. A partire dal 2024, il personale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, così come i loro coniugi, conviventi
di fatto e figli superstiti, potranno ricevere un contributo fino a 10.000 euro
per ciascuna fase del procedimento legale, destinato alla copertura delle spese
legali. Tuttavia, questa somma sarà soggetta a rivalsa se al termine del
procedimento sarà accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
Non
si procederà alla rivalsa delle somme corrisposte se le indagini preliminari si
concluderanno con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza che
escluda la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti
contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la
responsabilità per grave negligenza. Inoltre, queste disposizioni si applicano
anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e
amministrativa.
Per
l'attuazione di questa misura, è stata autorizzata una spesa di 120.000 euro
annui a partire dal 2024, finanziata mediante la riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle
finanze.
La
Lacuna nella Tutela Legale
Nonostante
queste misure rappresentino un passo avanti significativo, emerge una lacuna
importante: la mancanza di una copertura assicurativa di tutela legale a 360
gradi per il personale in uniforme. Attualmente, il contributo per le spese
legali è limitato a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento e soggetto a
rivalsa in caso di accertamento di dolo e/o grave negligenza disciplinare.
Questo limite può risultare insufficiente in casi complessi o prolungati,
lasciando il personale esposto a rischi finanziari significativi.
Una
copertura assicurativa completa dovrebbe includere:
- Copertura
Integrale delle Spese Legali:
Senza limiti di importo, per garantire che il personale dipendente possa
difendersi adeguatamente in qualsiasi fase del procedimento, per fatti
inerenti al servizio.
- Assistenza
Legale Continuativa:
Accesso a consulenza legale continua, anche al di fuori dei procedimenti
giudiziari, per prevenire situazioni di rischio legale.
- Protezione
Contro la Rivalsa:
Eliminazione della rivalsa, onde evitare ulteriori oneri finanziari sul
personale ove abbia agito per motivi di servizio.
A pagina 3 e 4 il testo integrale degli
emendamenti approvati (Fonte: Camera dei Deputati)
*Segretario
Generale Regionale Aggiunto
U.S.I.C.
TOSCANA
Proposta emendativa pubblicata nel
Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2024
15.06. (nuova
formulazione)
approvato
Dopo
l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Dotazione di videocamere alle Forze di polizia)
1. Le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine
pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché
in ambito ferroviario e a bordo treno possono essere dotate di dispositivi di
videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il
suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a
restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di
videosorveglianza.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2024, di euro 7.929.754 per l'anno 2025 e di
euro 10.602.656 per l'anno 2026, da destinare:
a) per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per
l'anno 2025 e euro 4.223.200 per l'anno 2026 alla Polizia di Stato;
b) per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per
l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026 all'Arma dei carabinieri;
c) per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 al Corpo della Guardia di finanza;
d) per euro 167.750 per l'anno 2024 al Corpo di Polizia
penitenziaria.
4. Agli oneri derivanti dal del comma 3, pari a 4.956.804 per l'anno
2024, euro 7.929.754 per l'anno 2025 e euro 10.602.656 per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025
e 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro per
euro 167.750 per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 2.000.000 di
euro per l'anno 2024, 3.000.000 di euro per l'anno 2025 e 4.223.200 euro per
l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa euro 2.000.000
per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno
2026.
Proposta emendativa
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2024
15.010. (nuova
formulazione)
approvato
Dopo l'articolo
15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze
armate)
1. A decorrere
dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato
per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli
superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su
richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio
dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore
a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura
delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la
responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1
del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un
provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi
dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare
o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o
degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura
penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento
che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i
fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la
responsabilità per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle
disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel
limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
Iezzi Igor, Ravetto Laura, De
Corato Riccardo, Gardini Elisabetta, Kelany Sara, Michelotti Francesco, Montaruli Augusta, Mura Francesco, Sbardella Luca, Urzì Alessandro, Buonguerrieri Alice, Dondi Daniela, La
Salandra Giandonato, Maschio Ciro, Palombi Alessandro, Pellicini Andrea, Pulciani Paolo, Varchi Maria
Carolina, Vinci Gianluca, Barelli Paolo, Pagano Nazario, Russo Paolo
Emilio, Calderone Tommaso
Antonino, Patriarca Annarita, Pittalis Pietro
