Porto d'Armi Senza Licenza Fuori Servizio: Un Cambiamento Epocale?
* A cura di Gabriele Salusti
Segretario Generale Regionale Aggiunto - USIC Toscana
Oggi parliamo dell'articolo 28
del Decreto Legge n. 48 del 2025, convertito in Legge n. 80 del 9 giugno 2025,
sulla sicurezza. Una norma che rafforza diritti e facoltà degli agenti di PS, aumentandone la capacità di intervento a tutela
della sicurezza e che merita di essere commentata. 
Porto
d'Armi Senza Licenza Fuori Servizio: Un Cambiamento Epocale?
L'articolo 28 del
D.L. n. 48/2025, convertito in Legge n. 80/2025, introduce una novità
significativa per gli agenti di pubblica sicurezza: la possibilità di portare
senza licenza alcune tipologie di armi anche fuori servizio. E la norma lo
dice chiaramente: "Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli
articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono
autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, quando non sono in servizio."
Armi come quelle elencate
nell'articolo 42 del TULPS (rivoltelle, pistole etc)
potranno essere portate quando non si indossa l’uniforme (fuori servizio) .
L'obiettivo, come chiarito già nella relazione illustrativa durante i
lavori del legislatore, è consentire agli agenti di utilizzare un'arma
diversa da quella d'ordinanza, anche fuori servizio o in borghese, a patto che
sia già legalmente detenuta. Una richiesta, questa, che arriva direttamente
da chi opera sul campo, consapevole dell'importanza di essere sempre pronto a
intervenire. E la legge, finalmente, pare fornire una risposta concreta.
Un appunto
importante: il secondo
comma dell'art. 28 precisa: "Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme
ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo." Quindi,
l'effettiva applicazione di questa norma è subordinata all'approvazione di un
regolamento. Per
questo prima di acquistare o portare armi legalmente detenute ai sensi della novella occorrerà attendere gli ulteriori dettagli regolamentari.
Dubbi
e Perplessità: un pò di chiarezza!
Un cambiamento così importante, è
normale che generi discussioni. C'è chi storce il naso, chi parla di rischi per
la sicurezza. Analizziamo i maggiori dubbi:
- "Ma a cosa serve?": Alcuni si chiedono quale sia la logica di
     questa norma. La risposta è semplice: un agente di pubblica sicurezza “in
     servizio permanente” è tale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ovvero anche “fuori
     dall’orario di servizio”. Essere pronti a intervenire ove il caso lo
     richieda, anche con un'arma più adatta a un contesto fuori servizio,
     significa maggiore efficacia e rapidità. Un vantaggio per gli
     operatori e per la sicurezza di tutti in situazioni critiche, a tutela
     della incolumità individuale e collettiva.
- "Troppe armi in
     giro!": La paura di una
     proliferazione incontrollata di armi è legittima, ma per molti versi infondata.
     Stiamo parlando di professionisti addestrati, sottoposti a
     controlli rigorosi e con una profonda consapevolezza delle proprie
     responsabilità. Non si tratta di armare i cittadini comuni per le pubbliche
     vie, ma di semplificare la vita a chi è già autorizzato e
     abilitato a portare armi per difesa personale e collettiva. 
- "Sembra il Far
     West!": Niente di più sbagliato.
     Il nostro sistema giuridico e la fiducia che la società ripone nelle forze
     di polizia sono garanzie fondamentali. Operatori sotto giuramento, con
     protocolli rigorosi, anche fuori servizio già in possesso e autorizzati al
     porto di un’arma che però talvolta non è idonea per dimensioni e peso agli abiti civili oltre che difficilmente occultabile. La prontezza può
     essere decisiva in situazioni di emergenza, e ciò a parere di chi scrive, può fare la differenza, specie se in possesso di strumenti adeguati.
Siamo
consapevoli del desiderio di vivere in una società pacifica e serena, dove
ciascuno possa sentirsi al sicuro, a prescindere dal contesto. Questo è un
valore fondamentale che guida ogni operatore, sia nel lavoro come
professionisti delle forze dell'ordine, sia nella vita quotidiana.
È
proprio quando nasce un’esigenza fuori servizio che l'importanza di questo
valore emerge in modo ancora più evidente. Anche in quel momento, l’impegno
rimane la tutela della dignità e dei diritti di tutti. L’aspirazione di chi ha dedicato
la propria esistenza al servizio collettivo è agire, sempre, a garanzia della
sicurezza di ogni persona, perché la protezione e il rispetto sono diritti
inalienabili che devono essere garantiti a tutti, indistintamente.
L'articolo 28, infatti, è una
risposta concreta a un'esigenza reale: garantire che gli agenti siano
sempre in grado di proteggere la comunità, in condizioni di maggiore sicurezza rispetto le proprie funzioni. I dubbi sono
legittimi, ma il risultato finale da raggiungere: è garantire più
sicurezza per tutti, senza dimenticare la necessità di assicurare condizioni adeguate per chi è chiamato alla tutela collettiva. 
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