Porto d'Armi Senza Licenza Fuori Servizio: Un Cambiamento Epocale?

 



* A cura di Gabriele Salusti

Segretario Generale Regionale Aggiunto - USIC Toscana

Oggi parliamo dell'articolo 28 del Decreto Legge n. 48 del 2025, convertito in Legge n. 80 del 9 giugno 2025, sulla sicurezza. Una norma che rafforza diritti e facoltà degli agenti di PS, aumentandone la capacità di intervento a tutela della sicurezza e che merita di essere commentata.

Porto d'Armi Senza Licenza Fuori Servizio: Un Cambiamento Epocale?

L'articolo 28 del D.L. n. 48/2025, convertito in Legge n. 80/2025, introduce una novità significativa per gli agenti di pubblica sicurezza: la possibilità di portare senza licenza alcune tipologie di armi anche fuori servizio. E la norma lo dice chiaramente: "Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio."

Armi come quelle elencate nell'articolo 42 del TULPS (rivoltelle, pistole etc) potranno essere portate quando non si indossa l’uniforme (fuori servizio) .

L'obiettivo, come chiarito già nella relazione illustrativa durante i lavori del legislatore, è consentire agli agenti di utilizzare un'arma diversa da quella d'ordinanza, anche fuori servizio o in borghese, a patto che sia già legalmente detenuta. Una richiesta, questa, che arriva direttamente da chi opera sul campo, consapevole dell'importanza di essere sempre pronto a intervenire. E la legge, finalmente, pare fornire una risposta concreta.

Un appunto importante: il secondo comma dell'art. 28 precisa: "Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo." Quindi, l'effettiva applicazione di questa norma è subordinata all'approvazione di un regolamento. Per questo prima di acquistare o portare armi legalmente detenute ai sensi della novella occorrerà attendere gli ulteriori dettagli regolamentari.

 

Dubbi e Perplessità: un pò di chiarezza!

Un cambiamento così importante, è normale che generi discussioni. C'è chi storce il naso, chi parla di rischi per la sicurezza. Analizziamo i maggiori dubbi:

  • "Ma a cosa serve?": Alcuni si chiedono quale sia la logica di questa norma. La risposta è semplice: un agente di pubblica sicurezza “in servizio permanente” è tale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ovvero anche “fuori dall’orario di servizio”. Essere pronti a intervenire ove il caso lo richieda, anche con un'arma più adatta a un contesto fuori servizio, significa maggiore efficacia e rapidità. Un vantaggio per gli operatori e per la sicurezza di tutti in situazioni critiche, a tutela della incolumità individuale e collettiva.
  • "Troppe armi in giro!": La paura di una proliferazione incontrollata di armi è legittima, ma per molti versi infondata. Stiamo parlando di professionisti addestrati, sottoposti a controlli rigorosi e con una profonda consapevolezza delle proprie responsabilità. Non si tratta di armare i cittadini comuni per le pubbliche vie, ma di semplificare la vita a chi è già autorizzato e abilitato a portare armi per difesa personale e collettiva.
  • "Sembra il Far West!": Niente di più sbagliato. Il nostro sistema giuridico e la fiducia che la società ripone nelle forze di polizia sono garanzie fondamentali. Operatori sotto giuramento, con protocolli rigorosi, anche fuori servizio già in possesso e autorizzati al porto di un’arma che però talvolta non è idonea per dimensioni e peso agli abiti civili oltre che difficilmente occultabile. La prontezza può essere decisiva in situazioni di emergenza, e ciò a parere di chi scrive, può fare la differenza, specie se in possesso di strumenti adeguati.

CONCLUSIONI 


Siamo consapevoli del desiderio di vivere in una società pacifica e serena, dove ciascuno possa sentirsi al sicuro, a prescindere dal contesto. Questo è un valore fondamentale che guida ogni operatore, sia nel lavoro come professionisti delle forze dell'ordine, sia nella vita quotidiana.

È proprio quando nasce un’esigenza fuori servizio che l'importanza di questo valore emerge in modo ancora più evidente. Anche in quel momento, l’impegno rimane la tutela della dignità e dei diritti di tutti. L’aspirazione di chi ha dedicato la propria esistenza al servizio collettivo è agire, sempre, a garanzia della sicurezza di ogni persona, perché la protezione e il rispetto sono diritti inalienabili che devono essere garantiti a tutti, indistintamente.

L'articolo 28, infatti, è una risposta concreta a un'esigenza reale: garantire che gli agenti siano sempre in grado di proteggere la comunità, in condizioni di maggiore sicurezza rispetto le proprie funzioni. I dubbi sono legittimi, ma il risultato finale da raggiungere: è garantire più sicurezza per tutti, senza dimenticare la necessità di assicurare condizioni adeguate per chi è chiamato alla tutela collettiva


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